Fondo Caligara
     
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"R. Einaudi"
 
 
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Statuto

Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l'Alta Formazione Interdisciplinare

 

ARTICOLO 1 – Denominazione
Su iniziativa della Signora Marilisa Perotti vedova Caligara e del Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” è costituita la “Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l'Alta Formazione Interdisciplinare” di seguito denominata Fondazione.
La Fondazione nasce per espressa volontà della Signora Marilisa Perotti di ricordare il marito Franco Caligara.
Franco Caligara nasce a Omegna l’1 agosto 1927. Nel 1950 consegue la laurea in chimica pura presso l’Università di Torino.
Dal 1952 al 1960 conduce ricerche di polarografia ed elettrochimica, prima con il professor Semerano a Padova e poi presso la facoltà di Medicina dell’università svedese di Lund, dove lavora con G.Rooth e S.Sjoestedt alla determinazione della tensione di ossigeno nei neonati (bimbi blu).
Dal 1960 al 1987 è all’Euratom, prima distaccato all’Università di Liegi e poi presso l’Istituto dei Transuranici di Karlsruhe; in queste sedi conduce ricerche di chimica e fisica nucleare ed in ultimo ancora di elettrochimica, tornando alla collaborazione con Rooth.
I suoi studi, condotti in costante interlocuzione con il mondo scientifico internazionale, si traducono in decine di pubblicazioni e nella partecipazione ai principali congressi intorno alle discipline di sua competenza.
Accanto e dopo il lavoro di scienziato, prematuramente interrotto a causa di gravi problemi di salute, Franco Caligara coltiva un vivo interesse per l’epistemologia, in contatto con la scuola di Lodovico Geymonat e per gli studi umanistici, nella lettura dei testi della cultura classica greca e latina. L’ultima parte della sua vita lo vede interessato, come socio del Club internazionale dei Bibliofili ed anche come mecenate, al libro antico. Il 30 ottobre 2002 muore nella sua amata Stresa.

ARTICOLO 2 – Sede
La sede della Fondazione è in Torino.
La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire sedi secondarie o uffici anche in altre località nell’ambito della regione Piemonte.

ARTICOLO 3 – Finalità e scopi
La Fondazione non ha fini di lucro ed ha come finalità la promozione di attività di alta formazione universitaria dai contenuti multidisciplinari e di dialogo tra la cultura scientifica e la cultura umanistica; vuole rispondere alla domanda di formazione ed innovazione espressa dalla società e dalle istituzioni accademiche.
A tale scopo la Fondazione promuove, sostiene e realizza programmi annuali o pluriennali finalizzati a:

  1. progetti di alta formazione, corsi universitari complementari all’offerta didattica degli atenei, corsi di master, corsi di perfezionamento, seminari, conferenze magistrali;
  2. la formazione complementare ed interdisciplinare degli studenti universitari più meritevoli degli Atenei torinesi anche mediante la concessione di borse di studio, di ricerca e di premi di merito;
  3. accordi con Università e Istituzioni per l’alta formazione italiani ed esteri, finalizzati a progetti culturali di cui al punto a) e a programmi di scambio di studenti e di docenti;

ed inoltre:

  1. accordi con imprese e con enti, pubblici e privati, per l’attuazione di programmi formativi orientati alle esigenze del sistema economico e sociale;
  2. iniziative di alta formazione nell'ambito di progetti europei e di accordi di cooperazione internazionale.

La Fondazione realizza ogni altra attività ritenuta necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Le attività della Fondazione sono rivolte prevalentemente al mondo universitario con particolare attenzione alla comunità di eccellenza degli studenti ospiti del Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”.

La Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di norma della collaborazione del Collegio Universitario di Torino ‘Renato Einaudi’ sulla base di modalità da concordarsi.
Per i servizi di accoglienza, di ospitalità ed in genere per tutti i servizi accessori può anche avvalersi della collaborazione della Conferenza dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti.

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della regione Piemonte.

ARTICOLO 4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è formato:

  1. dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
  2. da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati per volontà del donante ad incremento patrimoniale;
  3. dai redditi, dalle somme e dai beni di qualsiasi genere destinati, per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.

ARTICOLO 5 - Entrate
Per attuare le proprie finalità statutarie, la Fondazione dispone:

  1. dei redditi del proprio patrimonio;
  2. delle somme e dei beni o diritti a qualsiasi titolo acquisiti, non destinati ad incremento del patrimonio;
  3. di sovvenzioni e contributi vincolati all’esecuzione di specifici progetti;
  4. di contributi dei frequentanti le attività promosse dalla Fondazione;
  5. degli eventuali avanzi delle gestioni annuali.

ARTICOLO 6 – Partecipanti
Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di cui ai successivi artt. 8 e 9, può riconoscere la qualifica di:
a)   Sostenitori a coloro che condividano e sostengano le finalità della Fondazione e che si impegnino al versamento di un contributo in denaro, annuale o pluriennale, o al conferimento di beni al fondo patrimoniale, secondo le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Sostenitore perdura per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimo contributo o conferimento effettuato.
Ai Sostenitori, riuniti in assemblea e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, spetta il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell’articolo 8 del presente statuto.
b)  Donatori a coloro che si impegnino al versamento di un contributo in denaro finalizzato a specifici progetti rientranti nell’ambito dell’attività della Fondazione. Tali erogazioni non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione.
La qualifica di Donatore perdura per tutto il periodo nel quale il contributo è stato regolarmente versato.
c) Sostenitori Onorari a coloro che si distinguono per meriti scientifici e culturali e che concorrono nella promozione e divulgazione delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 7 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei Conti;
d) Assemblea dei Sostenitori ove costituita.

ARTICOLO 8 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da:

  1. la Signora Marilisa Perotti vedova Caligara;
  2. un componente designato dalla Signora Perotti;
  3. il Presidente pro tempore del Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” o un suo delegato in via permanente;
  4. un docente dell’Università degli Studi di Torino designato congiuntamente dai componenti sopra indicati alle lettere a), b) e c);
  5. un rappresentante del Politecnico di Torino;
  6. un rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” scelto tra gli Ex Allievi del Collegio;
  7. un rappresentante dei Sostenitori, ove presenti.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due mandati. Qualora durante il triennio uno dei membri nominati dovesse cessare dall'incarico, il sostituto resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.

I componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica vita natural durante, salvo dimissioni. Al decesso o in caso di dimissioni di uno dei due, l’altro avrà il diritto di nominare chi sostituisca il membro deceduto o dimesso; così avverrà ogniqualvolta venga a mancare uno dei due componenti.
Il componente di cui alla lettera c) dura in carica per la durata della carica di Presidente del Collegio Universitario.
Nel caso di contemporaneo decesso dei componenti di cui alle lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve nominare, con deliberazione assunta all’unanimità, i nuovi rappresentanti. I Consiglieri così eletti durano in carica un triennio.
ARTICOLO 9 – Compiti del  Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare delibera:

  1. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  2. l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  3. l’eventuale costituzione di Comitati scientifici ed organizzativi, la nomina dei componenti, la determinazione delle modalità di funzionamento e i relativi eventuali emolumenti;
  4. la predisposizione e l’approvazione  dei programmi annuali e pluriennali delle attività di cui all’art.3;
  5. l’eventuale nomina di un Segretario Generale;
  6. la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione del compenso in base ai criteri indicati nel successivo art.12;
  7. gli eventuali emolumenti e rimborsi spese per i componenti degli organi statutari e del Segretario Generale;
  8. l’approvazione delle convenzioni con i vari soggetti di cui all’art.3, per l’esecuzione delle attività della Fondazione;
  9. la predisposizione e l’adozione dei Regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto;
  10. l’accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
  11. l’attribuzione della qualifica di Sostenitore, Donatore e Sostenitore Onorario ai sensi dell’art.6;
  12. la determinazione dei criteri e delle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
  13. le convenzioni con il Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” per avvalersi delle sue strutture al fine dello svolgimento delle proprie attività;
  14. gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili e gli investimenti del denaro ricavato;
  15. le modifiche del presente Statuto, possibili solo se finalizzate alla migliore realizzazione dello scopo, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
  16. le determinazioni in materia di scioglimento e liquidazione della Fondazione con le maggioranze previste dalla legge.

Nei casi diversi da quelli considerati al punto o) e p), per i quali è necessaria la maggioranza qualificata, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e comunque entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo ed entro il mese di maggio per approvare il conto consuntivo.
Il Consiglio si può riunire in via straordinaria tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, fax, o a mezzo e-mail confermata, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio può essere convocato, anche a mezzo telefono, almeno un giorno prima della seduta.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su libro vidimato; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio da lui delegato.

ARTICOLO 11 – Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di conferire procure speciali in esecuzione delle delibere del Consiglio; egli esercita tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della Fondazione ed all’ esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento il Presidente può farsi sostituire dal Consigliere più anziano di età. Nei casi di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 12 –Revisore dei Conti
Il Revisore ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione della Fondazione, anche per l'ipotesi di gestione separata per le attività produttive di reddito imponibile; potrà, pertanto, ai fini di cui sopra, prendere visione di libri, registri, note, atti, documenti e di ogni altro materiale necessario ai fini del controllo.
Inoltre vigila sulla regolarità contabile e amministrativa della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali ed effettuando le verifiche di cassa.
Inoltre esamina la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, redigendo apposite relazioni.
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.
Al Revisore spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in linea con i minimi tariffari professionali dei Dottori Commercialisti.

ARTICOLO 13 – Segretario Generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, il  quale dà attuazione alle delibere del Consiglio e coordina, sul piano esecutivo, tutta l'attività della Fondazione sotto le direttive del Presidente.
Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di maggio il bilancio consuntivo.
Per le eventuali attività produttive di reddito imponibile la Fondazione provvede alla tenuta di una gestione contabile separata, in conformità alle disposizioni normative in materia.

ARTICOLO 15 – Scioglimento
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti ad Enti senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ed aventi sede nel territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 16 – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni.

 

 

 

 

 
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